Separazione e Divorzi
SERVIZIO | SEPARAZIONE E DIVORZI |
DESCRIZIONE | Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. La richiesta può essere presentata presso:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti. L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813). L’assistenza dell’avvocato è facoltativa. |
RIFERIMENTI NORMATIVI | - Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi; - Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile; - D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici"; - D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative. |
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA | Richiesta da compilarsi nel modulo di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI FINI DELLA RICHIESTA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI/SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. Copia dei documenti di identita' in corso di validita' di entrambi i comparenti. |
MODALITA' DI ACCESSO | Direttamente all'Ufficiale di Stato Civile |
TEMPI DI RILASCIO | 1° accordo: i coniugi si presenteranno – su appuntamento – personalmente e congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile del comune in indirizzo, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione che essi vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento, secondo le condizioni tra di essi concordate, o modificare le condizioni di separazione o divorzio; in questa fase, per la conferma dell’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà un secondo appuntamento non prima di 30 gg. dalla data di ricezione dell’accordo
2° conferma: alla data fissata dall’ufficiale di stato civile, e previo versamento nelle casse comunali della somma di € 16,00, i coniugi si presenteranno congiuntamente e personalmente per la conferma dell’accordo davanti all’ufficiale di stato civile che provvederà alle dovute annotazioni e iscrizioni: la data di conferma di separazione consensuale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conclude il procedimento. La data di decorrenza degli effetti civili della separazione consensuale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o della modifica delle condizioni di separazione o divorzio, è quella dell’atto di accordo. La mancata comparizione all’appuntamento di conferma equivale a mancata conferma dell’accordo. |
COSTO | € 16,00 per imposta di bollo |
UFFICIO DI COMPETENZA | Ufficio di Stato Civile: tel 0434/1689805 mail servizi.famiglia@com-cordovado.regione.fvg.it |
RECLAMI, RICORSI ED OPPOSIZIONI | POTERE SOSTITUTIVO: In caso di inerzia del personale con funzioni dirigenziali il potere sostitutivo e' attribuito al Segretario Generale |
MODULISTICA
Ufficio di competenza: Settore personale, segreteria e servizi alla famiglia
Responsabile ufficio: Capra Cristina
Tel. 0434 1689805 - 1689806
E-mail: